COME COMBATTERE L’USURA

L’usura non è una strada obbligata per chi ha bisogno di un aiuto finanziario. E chi l’ha imboccata può abbandonarla.

Lo Stato ha approvato due importanti leggi – la 108/1996 e la 44/1999 – che operano una fondamentale distinzione tra:

  • prevenzione del fenomeno: evitare che si faccia ricorso all’usura;
  • la solidarietà per le vittime del fenomeno: liberare la vittima e punire l’usuraio.

A tal fine sono stati istituiti due Fondi:

  • Fondo di prevenzione del fenomeno dell’usura;
  • Fondo di solidarietà per le vittime dell’usura e dell’estorsione.

 LA PREVENZIONE

Chi ha bisogno di denaro deve rivolgersi sempre e soltanto alle banche ed alle società finanziarie autorizzate (gli elenchi sono disponibili, rispettivamente, presso le filiali della Banca d’Italia e nella sede dell’Ufficio italiano cambi, o consultabili nei siti Internet www.bancaditalia.it e www.uic.it). Se il funzionario della banca o finanziaria comunica la mancata concessione del prestito, bisogna cercare di ottenere una valida spiegazione, anche rivolgendosi ai suoi superiori (se, poi, qualcuno della banca o finanziaria che abbia negato il credito indica altri, non abilitati dalla legge, a cui rivolgersi per avere un prestito, commette reato). Qualora il rifiuto permanga, lo Stato offre oggi una ulteriore, importante possibilità: l’accesso al Fondo di prevenzione del fenomeno dell’usura.

Istituito presso il Ministero del Tesoro, il Fondo di prevenzione mette a disposizione dei Confidi (strutture consortili e cooperative formate, a livello locale, da rappresentanti delle categorie economiche) e delle Fondazioni antiusura somme di denaro con le quali fornire alle banche e alle finanziarie garanzie sui prestiti concessi ai soggetti in difficoltà.

Possono accedere al Fondo di prevenzione sia gli operatori economici sia i singoli:

  1. gli operatori economici (artigiani, commercianti, piccoli imprenditori, liberi professionisti) debbono presentare la domanda ai Confidi che – secondo quanto previsto dalla legge n. 108/1996 – abbiano costituito i fondi speciali antiusura e possono, quindi,  prestare garanzie alle banche attingendo al denaro del Fondo;
  2. i singoli e le famiglie devono rivolgersi a una delle Fondazioni antiusura iscritte nell’apposito elenco tenuto dal Ministero del Tesoro, le quali, attingendo allo stesso Fondo, potranno fungere anch’esse da garanti per fare avere un prestito dal sistema creditizio.

I Confidi o le Fondazioni esaminano i singoli casi, svolgendo un’autonoma istruttoria, dopodiché decidono se presentare istanza di accesso al Fondo di prevenzione per garantire il prestito presso la banca.

In ogni caso, anche se non si riesce ad ottenere il prestito di cui si ha bisogno, bisogna sempre dire di no all’usuraio e rivolgersi alla propria associazione di categoria o sindacato: se ne potrà trarre comunque un utile aiuto.

LA SOLIDARIETA’ PER LE VITTIME

Chi, svolgendo un’attività economica, è caduto nelle mani dell’usuraio può liberarsene in un solo modo:denunciandolo il più presto possibile.

Dopo la denuncia, egli riceverà dallo Stato una concreta opportunità per rimettere in piedi la propria attività: l’accesso al Fondo di solidarietà per le vittime dell’usura e dell’estorsione, con la concessione di un mutuo senza interessi da restituire entro cinque anni, il cui importo è commisurato agli interessi usurari effettivamente pagati e, in caso di particolare gravità, può tenere conto anche di ulteriori danni subiti.

La domanda per l’accesso al Fondo va presentata alla Prefettura della Provincia in cui è avvenuto il reato di usura, entro e non oltre 180 giorni dalla data della denuncia dell’usuraio o dalla data in cui la persona offesa ha notizia dell’inizio delle indagini.

Condizioni fondamentali per avere diritto al mutuo sono:

  • esercitare un’attività commerciale, imprenditoriale, artigianale o professionale;
  • risultare parte offesa nel relativo procedimento penale per fatti di usura verificatisi a partire dal 1° gennaio 1996, o, per i casi precedenti, risultare parte offesa in un procedimento penale di primo grado che sia in corso successivamente al 24 marzo 1996, data dell’entrata in vigore della Legge 108/1996.

La domanda, infine, dev’essere corredata di un piano d’investimento per il reinserimento dell’usurato nell’economia legale e di un piano di restituzione dell’importo del mutuo.

Le domande, accompagnate da un parere delle Prefetture sulla loro validità e congruità, arrivano al Comitato di solidarietà per le vittime dell’estorsione e dell’usura, che le esamina e delibera la concessione o meno del mutuo.

Il mutuo viene erogato dopo che, chiuse le indagini preliminari scattate a seguito della denuncia, il Giudice per le indagini preliminari abbia disposto il rinvio a giudizio del presunto usuraio. Tuttavia, anche prima di allora, in presenza di una documentata urgenza, la vittima dell’usura può avere un anticipo fino al 50% del mutuo, purché il Pubblico Ministero abbia dato parere favorevole e siano trascorsi 6 mesi dalla presentazione della denuncia o dall’iscrizione del soggetto indagato nel registro delle notizie di reato del Tribunale.

Presentando la domanda di accesso al Fondo, il richiedente può beneficiare della sospensione dei termini di tutte le procedure esecutive, fino a un massimo di 300 giorni.